Marketing & Privacy: il legittimo interesse come base giuridica della pubblicità comportamentale

Per essere lecita la pubblicità deve essere trasparente, veritiera, non ingannevole o suscettibile di forzare la scelta del consumatore. Ciò perché l’ordinamento tollera una pubblicità che sia persuasiva ma non anche manipolativa della volontà della persona che deve rimanere libera di effettuare le sue scelte.

Pubblicato il 31 maggio 2023 su Federprivacy

Guido D’Ippolito, funzionario del Garante per la protezione dei dati personali

Proprio l’effettività della scelta è il valore che può essere leso da scorrette forme di pubblicità personalizzata. Infatti, il ricorso a un’intensa profilazione espone l’interessato a un più ampio rischio di manipolazione.

Con riferimento alla pubblicità comportamentale, il principale (ma non unico) tema di discussione è quello della base giuridica o fondamento di liceità. Ciò soprattutto dopo l’importante pronuncia dell’autorità irlandese che ha sanzionato Meta con 390 milioni di euro per aver basato la pubblicità comportamentale sul contratto.

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